Infortunio sul Lavoro
I dati
Nel 2023 le denunce di infortunio presentate all’Inail sono state 585.356, in calo del 16,1% rispetto alle 697.773 del 2022. Questo decremento è dovuto quasi esclusivamente al minor peso dei casi da Covid-19, passati da circa 111mila nel 2022 a meno di seimila l’anno successivo. Al netto dei contagi, infatti, la riduzione degli infortuni sul lavoro “tradizionali” è molto più contenuta, di poco superiore all’1%. A sottolinearlo è il primo numero del 2024 del periodico Dati Inail, curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, che analizza i numeri provvisori delle malattie professionali e degli infortuni denunciati nel 2023, rilevati alla data dello scorso 31 dicembre (per info vedi qui).
Che cos’è un infortunio
L’infortunio sul lavoro è una lesione subita dal lavoratore in occasione del lavoro e determinato da una causa violenta.
Dall’infortunio può derivare una inabilità sia permanente (assoluta o parziale) sia temporanea assoluta, sia la morte (art. 2, D.P.R. 1124/1965).
Ove ricorrano i presupposti di legge l’infortunio è indennizzabile dall’INAIL.
Vediamo quali sono i presupposti giuridici per poter parlare di “infortunio sul lavoro”.
L’occasione di lavoro
Con l’espressione “occasione di lavoro” si intende il fatto che l’infortunio si è verificato a causa dell’attività lavorativa.
Non è quindi necessario che il lavoratore si trovi sul luogo di lavoro (es. infortunio per incidente stradale avvenuto nel tragitto casa/lavoro – c.d. infortunio in itinere).
Nondimeno la mancanza di nesso eziologico fra incidente e attività svolta determina la non risarcibilità del danno.
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Rischio elettivo.
Non sussiste l’occasione di lavoro ove ricorra il c.d. rischio elettivo.
Con tale termine si intende un comportamento volontario ma abnorme del lavoratore che abbia determinato l’infortunio.
La condotta del lavoratore, per escludere il nesso causale fra lavoro ed infortunio, deve travalicare le normali regole di svolgimento del lavoro e le direttive ricevute.
In questo caso la scelta sconsiderata del dipendente genera un rischio diverso e superiore a quello normalmente connesso all’attività lavorativa esplicata ed esclude la risarcibilità (Cass. 10319/2017).
Esempio: costituisce rischio elettivo non risarcibile l’incidente occorso al lavorare che, nella pausa di un corso antincendio, voglia osservare da vicino il vano dove è posizione uno discensore per il vigile del fuoco e, perdendo l’equilibrio, cada (Cass. 15047/2017).
In questo caso il comportamento alla base dell’incidente non è riconducibile al lavoro ma deriva da una scelta del lavoratore non necessitata.
Bisogna fra l’altro sottolineare che la mera “colpa” del lavoratore non integra, di per sé, rischio elettivo e dunque non esclude automaticamente la risarcibilità dell’evento (Cass. 17917/2017).
L’infortunio c.d. “in itinere” (ovvero in viaggio).
Sussiste infortunio indennizzabile quando il sinistro avviene nel “normale percorso” casa-lavoro o fra due luoghi di lavoro ovvero fra il luogo di lavoro e quello di abituale consumazione del pasto in assenza di servizio mensa.
Sussiste infortunio in itinere anche quando il lavoratore abbia interrotto o deviato il normale percorso purchè tali anomalie siano state determinate da: forza maggiore (es. blocco stradale), esigenze essenziali ed improrogabili (es. sosta in zona di ristoro), adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es. soccorso stradale).
Si è discusso se possa invocarsi l’infortunio in itinere in caso di sinistro avvenuto nell’abitazione del lavoratore ovvero nelle aree comuni di un edificio (es. il lavoratore si reca al lavoro ma scivola sulle scale interne del condominio).
La giurisprudenza ritiene di escludere l’infortunio in tali casi perché il sinistro, per essere definito in itinere, deve verificarsi su strada pubblica e comunque non in luoghi di proprietà esclusiva del lavoratore o condominiali (Cass. 10028/2010).
Mezzo di trasporto privato
Sempre in tema di infortunio “in itinere” vale la pena soffermarsi sulla questione dell’uso del mezzo privato.
Quando il lavoratore utilizza un mezzo di trasporto proprio per raggiungere il luogo di lavoro aumenta il rischio di infortunio durante il viaggio.
In questi casi l’assicurazione Inail opera soltanto se l’utilizzo del mezzo privato è necessario ovvero quando:
- non vi sono mezzi pubblici sulla tratta casa-lavoro;
- i mezzi pubblici esistono ma non consentono di arrivare in orario oppure sono particolarmente gravosi in relazione alle esigenze meritevoli di tutela del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., 07-07-2017, n. 16835).
Non sono comunque indennizzabili gli infortuni determinati da abuso di alcolici e stupefacenti.
Anche la violazione di norme fondamentali del codice della strada può condurre ad escludere l’indennizzabilità dell’infortunio poiché integra un rischio elettivo.
La causa violenta.
L’infortunio deve essere provocato da un fattore esterno al lavoratore con una azione intensa e rapida che arreca una lesione (es. taglio di un arto lavorando ad una macchina).
In tale requisito si coglie la differenza con la “malattia professionale” che, pur determinata dal rapporto di lavoro, si genera attraverso un’azione “lenta” (azione progressiva sull’organismo del lavoratore).
Conseguenze dell’infortunio sul lavoro
Deve anzitutto ricordarsi che, in caso di infortunio (o malattia professionale) il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo previsto dal CCNL (c.d. periodo di comporto).
Se l’infortunio (o la malattia professionale) sono addebitabili a colpa del datore di lavoro (ad es. per non aver adottato le tutele antinfortunistiche) il lavoratore non è licenziabile per superamento del periodo di comporto (Cass. 15972/2017).
Il sinistro deve essere prontamente denunziato all’INAIL attraverso specifica modulistica.
A seguito dell’infortunio sul lavoro (se indennizzabile) il lavoratore ha diritto a prestazioni di natura sia di natura sanitaria che economica.
Prestazioni di natura sanitaria
In caso di infortunio il lavoratore ha diritto a cure mediche e chirurgiche, accertamenti clinici, protesi, cure termali.
L’attiva di cura è svolta dal SSN con oneri a carico dell’INAIL mentre quest’ultima eroga direttamente gli accertamenti e le prestazioni medico –legali.
Prestazioni di natura economica
Il lavoratore infortunato (ovvero, in caso di morte, i suoi superstiti, ovvero il soggetto unito civilmente ma non il convivente di fatto) ha diritto a:
- liquidazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta;
- indennizzo per l’inabilità permanente (se accertata).
Prescrizione
Il diritto alle prestazioni assicurative si prescrive in 3 anni dal giorno dell’infortunio ( o dalla data della manifestazione della malattia professionale).
Inabilità permanente.
Dal 25 luglio 2000 nel caso di inabilità permanente si applica il sistema di indennizzo del danno biologico.
Il danno biologico è il danno alla salute psico-fisica generato dall’infortunio.
L’indennizzo erogabile dall’INAIL per il danno biologico varia nella forma a seconda del grado di invalidità secondo il seguente schema:
Invalidità Tipo di indennizzo
Fino al 6% Franchigia
Pari o superiore al 6% ma meno del 16% Capitale
Pari o superiore al 16% Rendita
Se quindi il danno biologico permanente è inferiore a 6 punti percentuali l’INAIL non è tenuta all’indennizzo. Il lavoratore dovrà quindi rivolgersi direttamente al datore di lavoro.
Oltre tale franchigia l’INAIL erogherà una somma forfettaria ovvero una rendita a seconda che il danno subito sia inferiore o pari o superiore al 16%.
Oltre al danno biologico il lavoratore può richiedere al datore di lavoro il c.d. danno differenziale che consiste nella differenza fra la somma effettivamente erogata dall’INAIL e quanto spetta all’infortunato sulla base degli ordinari criteri del diritto civile.
Esistono infatti alcune voci che non sono coperte dall’assicurazione obbligatoria: il danno biologico inferiore al 6%, il danno biologico temporaneo (Cass. n. 4972/2018), il danno biologico iure proprio dei superstiti, il danno morale (Cass. n. 9166/2017) ed esistenziale in quanto l’indennizzo Inail non valorizza il profilo “dinamico” essendo calcolato (v. tabelle Inail – d.m. 12 luglio 2000) su parametri fissi, privi di personalizzazione; il danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica (Cass. civ. n. 21497/2005).
Quando agisce di fronte al giudice per il riconoscimento del danno differenziale, il lavoratore dovrà detrarre quanto già percepito dall’INAIL a titolo di danno biologico (Cass. Ord. 19 gennaio 2018, n. 1385, e Cass. civ., sez. lav., n. 20807/2016).
Tutele
L’INAIL può negare l’indennizzabilità dell’infortunio (per esempio perché manca il rischio lavorativo oppure perché nel caso di specie non esiste “occasione di lavoro” nel senso sopra precisato) oppure riconoscere un indennizzo inferiore alle aspettative.
In questi casi il lavoratore può presentare ricorso in via amministrativa e successivamente al Giudice del lavoro.
Il lavoratore (o i superstiti) può anzitutto proporre opposizione in via amministrativa (art. 101 e 104 DPR 1124/1965) mediante raccomandata a.r. all’INAIL entro 60 gg. dalla comunicazione motivata dell’Ente.
Il lavoratore deve indicare le ragioni della contestazione ed allegare certificazione medica a giustificazione della propria pretesa.
Qualora l’Inail non risponda nel termine di 60 gg. dalla data di ricezione dell’opposizione oppure la risposta sia insoddisfacente, il lavoratore può ricorrere al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro.