Tre sentenze ai tempi della Pandemia
La nota emergenza epidemiologica ha spinto la Giustizia a decisioni inconsuete e meritevoli di segnalazione.
Il Tribunale di Arezzo (sentenza 13 gennaio 2021 n. 9) ha stabilito che non può essere licenziato il commesso che rifiuta di far pagare il cliente che non indossa la mascherina.
Nell’ottica del datore il licenziamento sarebbe stato assistito da giusta causa per avere il dipendente disatteso i propri obblighi contrattuali e danneggiato gravemente l’immagine aziendale.
Il Giudice ha annullato il licenziamento e disposto la reintegrazione in servizio del lavoratore, rilevando che la condotta censurata era inidonea a ledere definitivamente la fiducia alla base del rapporto di lavoro.
Peraltro, nel caso di specie, il lavoratore si era limitato ad esercitare il proprio diritto, costituzionalmente garantito, a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza.
L’esimente dello stato di necessità, del resto, gli avrebbe consentito, pur in assenza di una specifica disposizione di legge, anche di astenersi dal lavoro, poiché lo svolgimento della prestazione lo avrebbe esposto ad un rischio di danno alla persona.
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Il Tribunale di Roma (sentenza 21 gennaio 2021 n. 5961) ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice a svolgere la propria prestazione in modalità agile, al fine di preservare la propria salute e quella della madre disabile convivente.
Il Giudice ha dato applicazione all’art. 39, comma 1, d.l. n. 18/2020 in materia di lavoro agile (“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilita’ nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita’ agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalita’ sia compatibile con le caratteristiche della prestazione“).
Tale norma richiede esclusivamente che il c.d. smart working “sia compatibile con le caratteristiche della prestazione“: l’opera della lavoratrice, di natura intellettuale, risultava compatibile con la modalità agile, che ha lo scopo di incrementare la competitivita’ e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Si ricorda che lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021 dall’art. 1, d.l. 2/2021.
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Infine il Tribunale di Trento, con ordinanza 21 gennaio 2021, ha confermato la legittimità del licenziamento di una lavoratrice la quale, dopo esser rientrata da un periodo feriale all’estero, aveva dovuto osservare un periodo di isolamento fiduciario imposto per l’emergenza epidemiologica.
Nel caso di specie la ricorrente si era recata in Albania per un periodo di ferie nell’agosto 2020. Al rientro in Italia non aveva potuto recarsi immediatamente al lavoro, dovendo osservare il prescritto periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni (art. 4, comma 3, DPCM, 11 giugno 2020).
Ritiene il Giudice trentino che la dipendente, al momento di recarsi in vacanza all’estero, doveva essere pienamente consapevole della impossibilità di riprendere immediatamente l’attività lavorativa: l’assenza dal lavoro di 2 settimane, pur dovuta alla necessità di adempiere un obbligo pubblicistico di isolamento, non può ritenersi giustificata.
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Avv. Vittorio Lepri