I riders possono essere subordinati (Trib. Palermo).

Posted on Novembre 27, 2020 in Diritto del lavoro | 0 comments

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Il Tribunale di Palermo, con la recentissima sentenza n. 3570/2020 (v. allegato in calce) afferma che i riders possono essere qualificati come lavoratori subordinati in senso stretto (ex art. 2094 c.c.),  se la loro opera viene interamente gestita dalla piattaforma.

Il giudice siciliano, pur consapevole della posizione espressa dalla Corte di Cassazione (v. Cass. 1663/2020), se ne distacca, asserendo che valore dirimente assume l’analisi della fase esecutiva del rapporto.

Se, in concreto, il rider collabora continuativamente e la sua opera è organizzata dal sistema,  la libertà  del collaboratore di scegliere se e quando lavorare risulta fittizia.

In particolare, secondo il Giudice, il rider può solo scegliere di prenotarsi per i turni che il sistema mette a sua disposizione in ragione del suo punteggio, ma per il resto è soggetto al potere organizzativo della piattaforma, così come è passibile di conseguenze disciplinari in caso di eventuali mancanze o per il calo del suo rendimento.

A causa poi delle modalità  di assegnazione delle consegne da parte dell’algoritmo, il collaboratore è costretto ad essere a disposizione della piattaforma prima dell’assegnazione e rimanendo il più vicino possibile ai locali ove prelevare i beni, circostanze che giustificano il riconoscimento della subordinazione.

Ne segue la qualificazione del rapporto come subordinato  (tempo pieno e indeterminato) con mansioni di ciclofattorino collocate al sesto livello del Ccnl terziario, distribuzione e servizi (il Ccnl già applicato dall’azienda) oltre alla nullità dell’intimato licenziamento (distacco dalla piattaforma) con diritto del ricorrente alla reintegrazione in servizio e corresponsione delle retribuzioni maturate fino alla effettiva riassunzione oltre adeguamento contributivo ed assistenziale.

Avv. Vittorio Lepri

Trib._Palermo-sent.-n.-3570-2020

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