Licenziamento verbale senza termine di impugnazione

Posted on Novembre 21, 2018 in Diritto del lavoro, Licenziamento | 0 comments

cassazioneCon l’ordinanza n. 25561 del 12 ottobre 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito che per l’impugnazione extra-giudiziale del licenziamento verbale non trova applicazione il termine di 60 giorni, atteso che manca l’atto scritto dal quale farlo decorrere.
In particolare la Corte ha ricordato come, secondo il proprio consolidato orientamento (v. Cass. 22825/2015), l’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento orale e’ sottratta all’onere dell’impugnazione stragiudiziale (60 gg. dalla ricezione della comunicazione del licenziamento o dei motivi – v. art. 6, L. 604/1966), in ragione dell’assenza di un atto scritto.
In caso di licenziamento verbale quindi il lavoratore non è tenuto ad impugnare stragiudizialmente il recesso nel termine di 60 gg. ma potrà agire per l’annullamento di fronte al giudice del lavoro nell’ordinario termine di prescrizione (5 anni -art. 1442 c.c., v. sul punto Cass. 10016/2017).
Deve poi ricordarsi che il licenziamento intimato oralmente è giuridicamente inesistente e come tale non incide sulla continuita’ del rapporto di lavoro e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio (Cass., 29 novembre 1996, n. 10697).

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