Licenziamento: risarcimento personalizzato
Con la sentenza n. 194 del 2018 la Corte costituzionale ha apportato una importante modifica al regime delle c.d. tutele crescenti, dichiarando illegittimo l’art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015.
La Consulta ha stabilito che, in caso di licenziamento illegittimo, il risarcimento non può essere parametrato solo alla anzianità di servizio – come previsto dal suddetto art. 3 – ma il Giudice dovrà tener conto anche di altri elementi quali il numero dei dipendenti, le dimensioni dell’attività economica, il comportamento e le condizioni delle parti (in analogia con quanto previsto da altre norme, v. in particolare art. 8, L. 604/1966 e art. 18, l. 300/1970).
Si ricorda infatti che l’art. 3, comma 1, prevedeva che l’indennità spettante al lavoratore dovesse quantificarsi in un importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di assunzione (con un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità, a seguito delle modifiche del c.d. “decreto dignità”).
Un siffatto sistema risarcitorio, secondo la Corte, contrasta:
- con il principio di uguaglianza, perché parifica nel trattamento situazioni diverse. Il danno che il recesso reca al lavoratore, infatti, cambia in funzione di vari fattori e l’anzianità è solo uno di questi, non potendo quindi assurgere a parametro esclusivo di valutazione.
- Con il principio di ragionevolezza: l’indennità di due mensilità è da stimarsi inadeguata a indennizzare il lavoratore ed a fungere da deterrente per il datore di lavoro. In particolare l’inadeguatezza non deriva dalla previsione di un minimo o massimo (attualmente da 6 a 36 mensilità) ma, appunto, dallo stretto collegamento con l’anzianità di servizio, specialmente quando questa è bassa.
- Con l’art. 24 della Carta sociale europea ove si riconosce il diritto dei lavoratori licenziati illegittimamente ad ottenere un congruo ristoro.
La sentenza è di grande rilevanza giacchè applicabile a tutti i giudizi ancora in corso. Il ritorno di un’ampia discrezionalità giudiziale in tema di licenziamento illegittimo rischia, almeno in parte, di vanificare l’intento della riforma.