Cassazione: tutele del lavoro subordinato per i riders

Posted on Gennaio 27, 2020 in Diritto del lavoro | 0 comments

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Con la sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020 la Corte di Cassazione ha stabilito che i riders (ciclofattorini) hanno diritto alle tutele proprie del lavoro subordinato, confermando l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015.

In forza di tale disposizione (di recente modificata dal d.l. 101/2019) a far data dal 1 gennaio 2016 si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro.

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Il testo originario dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015 recitava “a far data dal 1 gennaio 206 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro “. Il testo è stato modificato dal d.l. 3 settembre 2019 n. 101 (conv. con mod. in legge 2 novembre 2019) che non ha effetto retroattivo e dunque la fattispecie esaminata in sentenza sconta la formulazione sopra riportata. A seguito del d.i. 101/2019 la parola “esclusivamente” è stata sostituita da “prevalentemente” ed è stata soppressa la locuzione “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Viene inoltre aggiunto il seguente testo “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali”.

La Corte conferma che, in presenza di tali elementi, il lavoratore rimane “autonomo” ma può richiedere l’applicazione della normativa afferente il lavoro subordinato: in primis il trattamento retributivo ma anche  quanto prescritto in materia di sicurezza ed igiene, limiti di orario, ferie, previdenza.

La pronuncia sottolinea in particolare che il ricorrere dei requisiti descritti dall’art. 2 cit. non determina la creazione di una nuova fattispecie (tertium genus) intermedia fra autonomia e subordinazione, ma impone l’applicazione della disciplina della subordinazione.

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La tesi del “tertium genus” era stata sostenuta dalla sentenza n. 26/2019 della Corte di Appello di Torino, oggetto del ricorso in Cassazione. A parere della Cassazione l’art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015 costituisce quindi “norma di disciplina e non norma di fattispecie”, dovendo appunto escludersi che abbia dato vita ad una nuova tipologia intermedia fra lavoro subordinato ed autonomo.

Dubbia rimane, invece, l’applicabilità delle norme protettive in materia di licenziamento. Gli Ermellini non prendono posizione esplicita ma ricordano che possono esservi situazioni in cui il richiamo integrale della disciplina della subordinazione contrasta con la fattispecie da regolare.

Non viene peraltro meno la possibilità per il Giudice di dichiarare il rapporto  “subordinato”, su istanza del collaboratore, in base ai noti criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia (sul punto in generale vedi Cass.  n. 14639/2010; in particolare per le prestazioni di natura professionale o intellettuale, v. Cass. 5436/2019).

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Cass. civ., sez. lav., 17-06-2010, n. 14639. “Premesso che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento, costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e di controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative e che elementi quali l’assenza del rischio, l’osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva”.

Nel caso dei riders, in particolare, l’autonomia del rapporto si rileva solo nella fase genetica  poichè il ciclofattorino può o meno obbligarsi alla prestazione.

L’etero-organizzazione del committente si disvela invece nella fase funzionale (esecutiva) del vincolo attraverso gli obblighi che caratterizzano il disbrigo delle consegne.

Mentre nelle collaborazioni escluse dall’ambito dell’art. 2 cit. il “coordinamento” con la struttura aziendale è stabilito per accordo fra le parti, nel caso della etero-organizzazione ex art. 2 le disposizioni promanano dal committente e ciò dà luogo all’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

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Si segnala tuttavia un orientamento tutt’ora contrario nella giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Palermo (sentenza 3570/2020) ha recentemente ricondotto il lavoro dei riders  nell’alveo della subordinazione in senso stretto. La pronunzia, pur consapevole della posizione assunta dalla S.C., rileva come dirimente sia l’analisi della fase non genetica ma esecutiva della prestazione. Nel caso di specie infatti, il rider aveva collaborato in maniera continuativa con la piattaforma e il suo lavoro era stato gestito e organizzato dal sistema. Ne segue  che la libertà di scegliere se e quando lavorare non è reale, ma solo apparente e fittizia. Il collaboratore infatti può solo scegliere di prenotarsi per i turni che il sistema mette a sua disposizione in ragione del suo punteggio, ma per il resto è soggetto al potere organizzativo della piattaforma, così come è passibile di conseguenze disciplinari in caso di eventuali mancanze o per il calo del suo rendimento. La sentenza riqualifica il rapporto come una forma di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di ciclofattorino collocate al sesto livello del Ccnl terziario, distribuzione e servizi (il Ccnl applicato nel caso di specie), e riqualifica anche il distacco come licenziamento illegittimo (sanzionato con la reintegrazione sul posto di lavoro).

Si allega il testo di Cass. 1663/2020 rinviando per un approfondimento, per connessione, all’articolo “Il lavoro tramite piattaforme digitali”.

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