Il lavoro tramite piattaforme anche digitali (riders)

Posted on Novembre 14, 2019 in Diritto del lavoro | 0 comments

riders

Il lavoro tramite piattaforma anche digitale

Il Parlamento ha convertito in data 2 novembre  il d.l. 109/2019  riguardante, fra l’altro, il nuovo statuto dei  “lavoratori delle piattaforme digitali”, categoria nella quale rientrano i c.d. gig  workers (coloro che svolgono “lavoretti”).

 

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La questione dei “riders” ha assunto rilievo giuridico e mediatico a seguito del caso “Foodora”. La Corte di Appello di Torino con sentenza 26/2019 ha riconosciuto ad alcuni ciclofattorini le tutele del lavoro subordinato, dando applicazione all’art. 2, d.lgs. 81/2015 (c.d. collaborazioni etero-organizzate).

 

La legge di conversione (l. 128/2019) ha approntato alcune modifiche  al testo originario. Vediamo quindi le principali novità in materia.

 

Lavoro tramite piattaforme anche digitali: estensione delle tutele del lavoro subordinato.

Il decreto prevede anzitutto che le disposizioni in merito alle collaborazioni organizzate dal committente contenute nell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 si applichino anche «qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali».

Ciò significa che sono estese ai lavoratori che operano tramite “piattaforme anche digitali” le tutele proprie del lavoro subordinato. Questa disposizione è entrata in vigore il 5 settembre scorso, quindi a tutti i ciclofattorini (riders) il cui rapporto di lavoro si concreti in una collaborazione personale, continuativa e organizzata dal committente  potrà essere riconosciuto un regime di tutele assimilato a quello dei lavoratori subordinati. Ne segue l’applicazione della retribuzione minima fissata dal CCNL, le tutele previdenziali, la malattia, le ferie, l’indennità di disoccupazione e il TFR.

Più dubbia l’applicazione delle tutele in caso di licenziamento illegittimo.

Ovviamente il gig worker  dovrà far ricorso al giudice qualora i suddetti diritti non siano spontaneamente riconosciuti dal datore di lavoro.

 

 

La tutela del lavoro tramite piattaforma digitale

A prescindere da quanto sopra , il decreto n. 101/2019 ha anche introdotto nel c.d. Codice dei contratti di lavoro (d.lgs. 81/2015) un specifica disciplina per la tutela del lavoro tramite piattaforme digitali (art. 47 bis e segg.; Capo V-bis).

 

Scopo. La finalità del legislatore è quella di assicurare livelli minimi di tutela ai soggetti che lavorano tramite piattaforme senza vincolo di subordinazione (ovviamente la maggioranza degli operatori).

 

Ambito applicativo. Potranno usufruire delle guarentigie i lavoratori autonomi che svolgano  attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di biciclette, moto, motorini o simili (con due o più ruote), attraverso piattaforme anche digitali.

Le  nuove tutele sono quindi “selettive” giacchè riferibili ai soli soggetti che effettuano “consegna di beni per conto altrui”, lasciando fuori altre forme di lavoro tramite piattaforme digitali (si pensi al caso Uber).

 

Definizione di piattaforma digitale. Ai fini del decreto in commento, si considerano tali “i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione“.

Non è prevista invece una definizione di piattaforma non digitale.

 

Forma. I contratti dei  lavoratori che operano per le piattaforme di consegna devono avere forma scritta e gli operatori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei propri interessi. In caso di violazione dell’obbligo informativo si applica al datore una sanzione amministrativa ed il lavoratore ha diritto ad una indennità risarcitoria non superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno. La mancanza di informazione sui contenuti del contratto può esser valutata dal giudice come elemento di prova in ordine alla condizioni effettivamente applicate al rapporto.

 

Compenso.  In prima battuta i criteri per la liquidazione del compenso dei riders sono rimessi alla contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle organizzazioni (sia sindacali che datoriali) comparativamente più rappresentative.

E’ però evidente come nel settore di riferimento possa essere quantomeno problematica l’individuazione di organizzazioni dei prestatori “comparativamente più rappresentative“.

La quantificazione del compenso complessivo dovrà tener conto delle modalità con cui la prestazione si svolge nonché del tipo di organizzazione su cui il committente si struttura.

In difetto di previsioni del CCNL di settore, i riders non possono esser retribuiti in base alle consegne effettuate ma deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da CCNL in settori affini o equivalenti.

Deve esser garantita altresì un’indennità integrativa di almeno il 10%  per il lavoro notturno, svolto nelle festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dalla contrattazione collettiva o, in difetto, da decreto ministeriale da emanarsi.

E’ importante rilevare che la norma sul compenso (art. 47 quater) entrerà in vigore decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione (quindi il 3 novembre 2020).

 

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In tema di compenso la disciplina differisce da quella della prima versione del decreto: ivi infatti si prevedeva esplicitamente che il corrispettivo potesse essere determinato in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente. Il corrispettivo orario era riconosciuto solo a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il rider accettasse almeno una chiamata. Non era stabilito obbligo di indennità supplementari.

 

Divieto di discriminazione. E’ garantita la tutela antidiscriminatoria  e quella a garanzia delle libertà e dignità del prestatore propria del lavoro subordinato  anche per quanto concerne l’accesso alla piattaforma di lavoro.

E’ vietata l’esclusione dalla piattaforma o la riduzione del lavoro determinate dalla mancata accettazione di singole prestazioni.

 

Trattamento dei dati. Si sottolinea che i dati personali dei lavoratori sono trattati in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy (in specie regolamento UE 2016/679).

 

Sicurezza. Di notevole rilievo è l’obbligo per il committente di assicurare il rider contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 47 septies).  Il premio verrà determinato in base al tasso di rischio connesso all’attività svolta.

Il decreto precisa che il committente che utilizza la piattaforma è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (sul punto si veda la nota INAIL 23 gennaio 2020 che rinvia a successiva circolare per gli approfondimenti).

Oltre a ciò il committente sarà  tenuto, a proprie spese, ad applicare ai riders il T.U. sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008). Tale innovativa disposizione estende di fatto il campo di applicazione del T.U. anche ai lavoratori autonomi.

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In precedenza il T.U. prevedeva (art. 3, comma 7) la propria applicabilità ai collaboratori coordinati e continuativi che operassero all’interno dei luoghi di lavoro del committente. I riders erano ovviamente esclusi lavorando al di fuori dei locali aziendali.

Se certamente l’iniziativa legislativa segna un netto passo avanti rispetto al passato, sarebbe forse stato opportuno non operare una estensione in blocco ma selezionare gli obblighi di prevenzione in relazione al settore (consegna dei beni per conto terzi).

Le suddette disposizioni in ordine alla sicurezza del prestatore entreranno in vigore  decorsi 90 gg. dalla entrata in vigore della legge di conversione.

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La giurisprudenza ha ammesso la qualificazione del rapporto come subordinato.

Il Tribunale di Palermo (sent. 3570/2020) ha stabilito che i rider possono essere subordinati.

Il Tribunale di Bologna (ordinanza 31 dicembre 2020) ha stabilito chela valutazione dell’affidabilità del rider inibisce il diritto di sciopero in quanto ogni eventuale partecipazione ad azioni collettive produce una drastica riduzione del suo punteggio e quindi delle future occasioni di lavoro.

Avv. Vittorio Lepri

(Riproduzione vietata)

 

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