IL LAVORO DEL SOCIO DI COOPERATIVA

Posted on Marzo 23, 2023 in Diritto del lavoro | 0 comments

 

 

 

 

 

La cooperativa: cenni

 

Una cooperativa è una associazione autonoma di soggetti che si uniscono per perseguire propri bisogni (che possono essere di natura economica, sociale, culturale), attraverso l’istituzione di una società la cui proprietà è comune e controllata democraticamente.

La principale caratteristica dell’ente cooperativo è la mutualità: mentre le società di capitali sono funzionali alla realizzazione del lucro attraverso la ripartizione di utili, le cooperative assicurano ai loro associati beni, servizi, occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato.

Il ruolo della cooperazione è riconosciuto a livello costituzionale (art. 45) e disciplinato a livello legislativo (art. 2511 e ss. c.c.).

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Art. 45 Cost. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

Le cooperative possono differenziarsi, in ragione del rapporto di scambio mutualistico (art. 2512 c.c.), in:

a) cooperative di consumo o servizio, il cui fine è indirizzare l’attività in favore dei soci, dei consumatori o degli utenti di beni e servizi;

b) cooperative di produzione e lavoro, che operano avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci;

c) cooperative di apporto di beni e servizi.

 

In ragione del tipo di attività esercitata possiamo inoltre distinguere fra

Cooperative di produzione e lavoro. Svolgono attività di produzione o di servizi: i soci possono essere al tempo stesso lavoratori o imprenditori (v. infra);

Cooperative sociali: le cooperative sociali ed i loro consorzi sono disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381. Svolgono attività solidaristiche ed assumono per legge la qualifica di impresa sociale (v. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112– V. infra);

Cooperative culturali, turistiche e sportive: promuovono attività culturali, turistiche, sportive;

Cooperative agricole: svolgono attività legate alla coltivazione della terra e allevamento di bestiame;

Cooperative di pesca: svolgono attività di pesca;

Cooperative edilizie: svolgono attività edili a favore dei soci;

Cooperative giornalistiche: costituite ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416.

 

Si possono distinguere inoltre:  cooperativa a mutualità c.d. pura (l’attività viene svolta solo con i soci cooperatori); cooperativa a mutualità c.d. spuria (l’attività viene svolta anche con i terzi – v. art. 2521, comma 2).

 

 

Il socio – lavoratore in cooperativa.

 

 

Il socio lavoratore è colui che, con la propria adesione o dopo l’instaurazione del vincolo associativo, stabilisce con la società un ulteriore rapporto di lavoro in forma sia subordinata che autonoma o in qualsiasi altra forma.

 

Rapporto associativo e rapporto di lavoro

Prima dell’entrata in vigore della L. 142/2001 la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato nell’ambito cooperativo si presentava problematica:

1) secondo la tesi prevalente il lavoro del socio costituiva adempimento del contratto sociale: il rapporto associativo si considerava prevalente sul rapporto di lavoro. Le prestazioni del socio, quindi, costituivano adempimento del contratto sociale senza possibilità di invocare le tutele proprie del lavoro subordinato (es. retribuzione sufficiente, disciplina dei licenziamenti).

 

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Cass. civ., s.u., 28-12-1989, n. 5813. Con riguardo alle prestazioni di un socio di società cooperativa di produzione e lavoro, in conformità delle previsioni del patto sociale ed in correlazione con le finalità istituzionali della società, non è configurabile non solo un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma nemmeno un rapporto di collaborazione, ai sensi ed agli effetti dell’art. 409, n. 3, c.p.c., poiché le prestazioni medesime, integrando adempimento del contratto di società, per l’esercizio in comune dell’impresa societaria, non sono riconducibili a due distinti centri d’interessi (requisito indispensabile per la sussistenza di tale collaborazione); da tanto consegue che la controversia inerente a dette prestazioni esula dalla competenza del giudice del lavoro e spetta alla cognizione del giudice in sede ordinaria (senza che ciò possa implicare un contrasto con gli art. 3, 24, 45 e 46 cost., difettando una situazione di analogia con le cause contemplate dall’art. 409 c.p.c., e non verificandosi alcuna compromissione del diritto di difesa o dei principi in tema di riconoscimento della funzione sociale delle cooperative e di partecipazione del lavoratore alla gestione dell’azienda).

 

2) secondo diversa tesi l’attività lavorativa del socio integrava le c.d. prestazioni accessorie di cui all’art. 2345 c.c. (nella versione ante riforma d.lgs. 6/2003): al socio che forniva una prestazione accessoria doveva essere erogato un compenso in osservanza delle norme corporative.

 

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Art. 2345. (Prestazioni accessorie).  Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo puo’ stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalita’ e  il compenso,   e   stabilendo   particolari   sanzioni   per   il   caso d’inadempimento. Nella  determinazione  del  compenso  devono  essere osservate le norme corporative applicabili  ai  rapporti  aventi  per oggetto le stesse prestazioni.  Le azioni  alle  quali  e’  connesso  l’obbligo  delle  prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili  senza  il consenso degli amministratori. Se non e’ diversamente disposto dall’atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere  modificati  senza  il consenso di tutti i soci.

 

3) una terza tesi propugnava l’esistenza di un doppio rapporto (associativo e lavoristico).

Tale ultima impostazione è stata fatta propria dal legislatore del 2001 (art . 1, comma 3, L. 142/2001).

Fra socio e cooperativa si instaurano quindi due rapporti giuridici:

il rapporto “associativo” che riguarda la partecipazione all’elaborazioni di programmi e di decisioni, il contributo alla formazione del capitale, la partecipazione al rischio di impresa, la messa a disposizione delle capacità professionali;

il rapporto di lavoro che può assumere i connotati del lavoro subordinato o autonomo o in qualsiasi altra forma  a seconda del Regolamento interno elaborato dalla cooperativa.

Potrà quindi esservi o solo un rapporto sociale o solo un rapporto di lavoro o tutte e due.

Le tipologie di rapporto lavorativo possono esser svariate: subordinato, dirigenziale (v. mess. INPS 30351/2006), autonomo o professionale, collaborazione coordinata e continuativa non occasionale; lavoro a domicilio; agenzia; volontariato.

È tendenzialmente da escludersi  il rapporto occasionale che mal si attaglia alla natura “continuativa” del vincolo sociale.

È possibile che una cooperativa  abbia fra i propri soci artigiani (anche accanto a subordinati ed autonomi).

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Cass. civ., sez. lav., 23-04-2010, n. 9705. I compensi erogati ai soci delle cooperative di lavoro per l’attività prestata a favore della cooperativa sono assoggettati, in forza dell’art. 2 r.d. n. 1422 del 1924, alla contribuzione dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti con onere a carico della cooperativa medesima anche se detti soci sono iscritti all’albo delle imprese artigiane, fermo restando che se costoro svolgano in proprio, anche ed in aggiunta, prestazioni di lavoro autonomo come imprenditori artigiani, ricavando un reddito di impresa, tale reddito deve essere assoggettato a contribuzione presso la relativa gestione dei lavoratori autonomi, ai sensi della l. n. 233 del 1990.

Cass. civ., sez. un., 05-06-2000, n. 401. Le società cooperative, comprese quelle a responsabilità limitata, se in possesso dei requisiti richiesti dal 1º comma dell’art. 3 l. 8 agosto 1985 n. 443, possono usufruire, ai fini del trattamento previdenziale, della qualifica di impresa artigiana.

 

Si ritiene che il presidente della cooperativa possa essere lavoratore subordinato purché: a) il potere deliberativo sia affidato ad altro organo; b) il presidente svolga mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, in specie dirigenziale (v. Mess. INPS 12441/2011).

 

Il regolamento interno

 

La l. 142/2001 (art. 6) ha dato particolare risalto al ruolo del regolamento interno.

Tale atto deve essere approvato dall’assemblea e depositato entro 30 gg. presso l’ITL.  Servirà a verificare le condizioni di lavoro in caso di ispezione. L’ITL non può rifiutare il deposito, poiché i controlli avverranno successivamente.

Il regolamento può anche esser sottoposto a procedura di certificazione (art. 83, d.lgs. 276/2003).

Il regolamento definisce le categorie di rapporti attuabili con i soci lavoratori ma deve escludersi che abbia il potere di disporre dei tipi contrattuali.

Il regolamento è necessario solo ove il rapporto mutualistico abbia per oggetto la prestazione lavorativa del socio.

Il regolamento deve prevedere: a) i CCNL applicabili per i soggetti subordinati; le modalità di svolgimento delle prestazioni; per i soci con rapporto di lavoro diverso, le norme vigenti; la facoltà di deliberare per l’assemblea, nell’ambito di un piano di crisi aziendale, forme di apporto anche economico da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie.

Il regolamento è necessario se la cooperativa vuole inquadrare i soci con forme diverse rispetto al lavoro subordinato (v. Circ. Min. Lav. 10/2004).

Il regolamento non può derogare in peius il trattamento economico minimo (Cass. civ., sent. lav., 21 febbraio 2019, n. 5189).

Secondo il Ministero del lavoro (nota 1/2013) il regolamento può modificare esclusivamente aspetti di carattere normativo contemplati nella CCN (es. durata del periodo di prova).

Per cause di forza maggiore o in periodo di crisi il regolamento può prevedere la sospensione del rapporto di lavoro e delle relative obbligazioni contrattuali.

In caso di contestazione spetterà al giudice stabilire se, oltre al rapporto associativo, esiste nel caso concreto un rapporto lavoristico.

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Cass. civ., sez. lav., 08-04-2010, n. 8346. In tema di cooperative di produzione e lavoro, anche nel regime previgente alla l. 3 aprile 2001 n. 142, spetta al giudice di merito verificare se, accanto al rapporto associativo, sussista un distinto rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, dovendo questo escludersi ove i soci si limitino ad espletare prestazioni ed a svolgere attività secondo le prescrizioni del contratto sociale (in applicazione di tale principio, la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra la cooperativa ed il socio, valorizzando la domanda di adesione del socio alla cooperativa, la sua partecipazione al capitale sociale ed all’attività sociale, nonché la rispondenza dell’attività lavorativa all’oggetto sociale).
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Diritti del lavoratore in cooperativa (art. 2).

 

Ai soci lavoratori con rapporto subordinato si applica lo Statuto dei lavoratori e in particolare l’art. 18, salvo che venga a cessare il rapporto associativo.

L’esercizio dei diritti di cui al titolo III (Dell’attività sindacale) trova riscontro, compatibilmente con lo stato di socio, secondo quanto disposto da accordi collettivi (v. in particolare AI 28 luglio 2015 che riconosce l’applicabilità degli  artt. 19-20-21-22-23 e 24- 26 – 27, risulta escluso solo il diritto di affissione).

Agli altri soci lavoratori (senza cioè rapporto subordinato) si applicano gli artt. 1 (libertà di opinione) – 8 (indagini su opinioni) – 14 (diritto di associazione e attività sindacale)  15 (atti discriminatori).

 

Considerando la particolarità del sistema corporativo forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere previsti in sede collettiva (art. 2.,u.c.).

 

È applicabile altresì la normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

 

Alle cooperative è stata estesa la disciplina della CIG, CIGS (con alcuni limiti – v. art. 10 e 20 d.lgs. 148/2015) e dei licenziamenti collettivi (l. n. 236/1993). I soci di cooperativa hanno diritto all’indennità NASPI senza che ciò comporti la perdita dello status di socio.

 

La cessazione del rapporto

 

La duplicità del rapporto (associativo e lavorativo) influisce anche sul tema della cessazione del rapporto.

La cessazione del rapporto di lavoro, del resto, non determina ex se il venir meno del rapporto sociale; viceversa il venir meno del rapporto associativo determina necessariamente il venir meno del rapporto di lavoro (art. 5, l. 142/2001).

Del resto l’art. 2533, u.c., c.c. dispone che lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici.

L’esclusione da socio (e dunque il venir meno del rapporto di lavoro) può avvenire nei casi previsti dal codice civile e dall’atto costitutivo (v. artt. 2286, 2288 e 2527 c.c.). Si tratta in sostanza di:

a) gravi inadempimenti agli obblighi sociali o al regolamento;

b) casi previsti dallo statuto (es. mancata partecipazione ad un certo numero di assemblee);

c) motivi tecnico – organizzativi.

Attraverso lo Statuto si possono prevedere clausole di risoluzione del rapporto di lavoro distinte da quelle societarie oppure escludere che il venir meno della qualifica di socio determini anche lo scioglimento del vincolo lavorativo.

In caso di recesso dal rapporto di lavoro contestuale all’esclusione dalla compagine sociale (rapporto associativo) non sarà applicabile l’art. 18 st. lav. (v. supra).

Se il lavoratore omette di impugnare la delibera di esclusione (fondata sulle stesse ragioni del licenziamento) non può ambire alla reintegrazione in servizio ma solo ad una tutela risarcitoria (sul punto, Cass. S.u., 20 novembre 2017, n. 27436).

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Cass. civ., sez. un., 20-11-2017, n. 27436. In tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, ove per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la delibera di esclusione ed il licenziamento, l’omessa impugnativa della delibera non preclude la tutela risarcitoria contemplata dall’art. 8 l. n. 604 del 1966, mentre esclude quella restitutoria della qualità di lavoratore (nella specie, la suprema corte in applicazione del principio enunciato, ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione d’appello che aveva ritenuta ammissibile l’impugnativa del licenziamento da parte del socio lavoratore pur in carenza di impugnazione della delibera di esclusione, e rimesso gli atti alla sezione lavoro per il seguito di competenza).

I soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato devono essere computati ai fini del requisito dimensionale cosicchè possano usufruire della tutela reale anche i dipendenti non soci (Cass. 6947/2019).

 

Il socio lavoratore (con rapporto subordinato) che intenda presentare dimissioni  o risolvere contestualmente il rapporto deve effettuare la trasmissione telematica prevista dall’art. 26 d.lgs. 151/2015.

 

Trattamento economico (art. 3).

 

Il trattamento economico dei  soci- lavoratori deve esser  proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi  previsti dalla CCN di settore. La parte economica si applica dunque anche se la cooperativa non aderisce alle centrali cooperativistiche firmatarie (Cass. 4951/2019).

Inoltre deve ricordarsi  in materia che  l’art. 7, comma 4 d.l. 248/2007 conv. da l. 31/2008 dispone: “fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio   lavoratore  di  societa’  cooperative,  in  presenza  di  una pluralita’  di  contratti  collettivi  della  medesima  categoria, le societa’ cooperative che svolgono attivita’ ricomprese nell’ambito di applicazione  di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori,  ai  sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001,  n.  142, i  trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli    dettati    dai   contratti   collettivi   stipulati   dalle organizzazioni    datoriali   e   sindacali   comparativamente   piu’ rappresentative a livello nazionale nella categoria”.

Si è ritenuto che tale norma conferisse di fatto efficacia erga omnes a tali contratti collettivi ma la Corte Costituzionale ha superato il dubbio di costituzionalità per contrasto con l’art. 39 Cost.  (sent. 26-03-2015, n. 51): secondo la Consulta l’art. 36 cost. (stante l’inattivazione dell’art. 39 cost.) non comporta il riconoscimento dell’efficacia erga omnes del CCNL ma solo l’elevazione del medesimo a parametro esterno con effetti vincolanti.

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Corte Cost. 51/2015 “Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 39 Cost., dell’art. 7, comma 4, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, (…). La disposizione censurata, lungi dall’assegnare ai predetti contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes , in contrasto con quanto statuito dall’art. 39 Cost., mediante un recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell’art. 36 Cost. .
. Sul tema vedi di recente Tribunale di Lodi 14 dicembre 2023 .

Fanno eccezione alla regola ora esposta le cooperative della pesca (il calcolo della retribuzione può basarsi sul pescato) e le cooperative sociali  che possono definire accordi territoriali per conformare il CCN di riferimento all’attività svolta (v. art. 3, commi 2bis e 2ter).

 

Se il rapporto del socio non è subordinato deve farsi riferimento, in assenza di accordo collettivo, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

 

Il trattamento economico minimo comprende la retribuzione base e le altre voci aventi natura retributiva. Clausole derogative del regolamento interno sarebbero nulle (v. Cass. 9862/2019 in motivazione).

 

Sempre in materia di trattamento economico è fondamentale rilevare come l’assemblea della cooperativa possa disporre a favore dei soci-lavoratori trattamenti ulteriori sotto forma di:

a) maggiorazioni retributive;

b) ristorni (cioè rimborsi al socio in ragione della qualità e quantità del lavoro prestato e non del capitale detenuto).

Trattasi di ulteriore trattamento economico da deliberarsi da parte dell’assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

Il ristorno si qualifica come utile talchè si deve procedere prima della distribuzione agli accantonamenti obbligatori per legge (riserva legale, fondi mutualistici). Esso non è imponibile dal punto di vista contributivo.

Il ristorno subisce limitazioni (vedi art. 6): non può essere superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi ed ha vari scopi:

a) nelle cooperative di lavoro costituisce un trattamento economico ulteriore per la prestazione, sia subordinata che autonoma, resa dal socio;

b) nelle cooperative di consumo costituisce la restituzione di parte del prezzo dei beni e servizi acquistati;

c) nelle cooperative di conferimento, costituisce un maggior compenso per i conferimenti effettuati dal socio.

I ristorni possono essere corrisposti mediante integrazione retributiva, aumento gratuito di capitale sociale sottoscritto e versato, distribuzione gratuita dei titoli (v. art. 3).

 

E’ prevista la derogabilità in peius del trattamento economico  in caso di piano di crisi aziendale (art. 6, comma 1, lett. d ed e) deliberato dall’assemblea e finalizzato, per quanto possibile, al mantenimento di livelli occupazionali. In esso può essere prevista:

a) la possibilità di riduzione temporanea dei ristorni;

b) il divieto di distribuzione di eventuali utili durante la vigenza del piano;

c) forme di apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi in proporzione alla disponibilità e capacità finanziarie.

Ciò legittima, secondo la giurisprudenza, riduzioni di retribuzione al di sotto del minimo legale a condizione che siano previste dal regolamento e che il piano contenga riferimenti all’effettività della crisi, alla sua temporaneità ed al nesso tra lo stato di crisi e gli apporti economici richiesti.

L’applicazione del rimedio previsto dalla lett. c) deve avere carattere eccezionale (v. nota Min. Lav. 14 febbraio 2012) al fine di evitare abusi (sul punto Cass. civ. [ord.], sez. lav., 08-02-2021, n. 2967; Cass. civ., sez. lav., 28-08-2013, n. 19832)

 

 

Tutela previdenziale ed assicurativa.

 

In materia di trattamento previdenziale la legge fa riferimento alle normative vigenti per i vari tipi contrattuali adottabili sulla base del regolamento (art. 4).

Attualmente la contribuzione previdenziale ed assistenziale è equiparata a quella dei lavoratori dipendenti da impresa non cooperativa (v. d.lgs. 423/2001).

Ai fini dell’individuazione dell’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali si avrà riguardo agli accordi sindacali o al contratto di lavoro individuale quanto questi prevedano una retribuzione superiore a quella minima prevista dal contratto collettivo nazionale applicato (art. 1 d.l. 338/1989 e Cass. 12166/2019).

 

In caso di riduzione della retribuzione a seguito di legittima attuazione dello stato di crisi la Cassazione (Cass. 15172/2019) ritiene che la regola del c.d.  minimale contributivo (art. 1 d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989) trova piena applicazione. La  delibera, infatti, non rientra tra le fonti che, a mente dell’art. 1 citato, individuano la retribuzione minima da assumere come parametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale; peraltrol’art. 6 l. 142/2001 si riferisce solo alla retribuzione e non agli obblighi contributivi.

 

I soci di cooperativa sono assoggettati all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (art. 4, dpr 1124/1965, Cas. 23332/2018).

 

I soci di cooperativa di lavoro hanno la possibilità di ricorrere al Fondo di Garanzia di cui alla l. 29 maggio 1982, n. 297 (art. 24, comma 1, L. 196/1997), che, come noto, “copre” sia il TFR sia i crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi di rapporto purchè rientrino nei dodici mesi antecedenti i termini stabiliti dall’art. 2, comma 1, L. 80/1992.

 

avv. Vittorio Lepri

 

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