Contratto a termine nullo: le tutele
Quali sono le attuali tutele in caso di contratto a termine nullo o comunque illegittimamente stipulato? Quali i termini per impugnare e ricorrere?
Al fine di contestare un contratto a termine nullo per violazione della vigente normativa (v. art. 19 e segg. d.lgs. 81/2015), il lavoratore deve:
- impugnare il contratto con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto. L’impugnazione può essere effettuata anche attraverso una organizzazione sindacale o un legale;
- depositare il ricorso presso il Tribunale competente, entro 180 giorni dall’impugnazione di cui al punto 1). Questo secondo adempimento richiede il patrocinio di un legale.
Quando, per violazione di norma di legge, il contratto a tempo determinato si trasforma in rapporto a tempo indeterminato (con diritto alla ricostituzione del rapporto), il Giudice condanna altresì il datore di lavoro ad una indennità onnicomprensiva fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione, tenuto conto di una serie di parametri (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’impresa, anzianita’ di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti).
Questa indennità risarcisce il dipendente di ogni danno subito nel periodo tra la scadenza del termine e la sentenza con cui il giudice ha stabilito la ricostituzione del rapporto di lavoro per nullità del termine (v. sul punto Corte cost., 11-11-2011, n. 303).
Costituiscono casi di trasformazione del rapporto a termine in tempo indeterminato il rinnovo del contratto senza specifica di causale, il superamento del limite di 24 mesi, la proroga per oltre 4 volte etc. (v. “il contratto a termine “).
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Quando il Giudice ordina la riammissione in servizio del dipendente, il ripristino della posizione lavorativa deve avvenire nel luogo precedente e con le medesime mansioni (Cass. 20437/2015) a meno che il datore non intenda effettuare un trasferimento che dovrà, tuttavia, essere sorretto da adeguate motivazioni tecniche organizzative e produttive.
L’indennità di cui sopra non spetta però in tutti i casi di nullità del termine. La giurisprudenza ha chiarito che il danno forfettizzato da tale indennità copre esclusivamente il periodo che intercorre tra la scadenza del termine e la sentenza che ne accerta la nullità e dichiara la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Tale evenienza non si verifica se il Tribunale pur dichiarando la nullità del termine con conversione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato, non dispone la riammissione in servizio (ad esempio, perché il rapporto si era risolto per dimissioni anticipate). In questo caso infatti non vi è alcun periodo intermedio da risarcire e, pertanto, non va applicata la tutela (v. Cass. 16052/2019, in ordine ad una fattispecie regolata dalla precedente disciplina contenuta nell’art. 32, comma 5, L. 183/2010).